Informazioni su separazione e divorzio

Differenza tra separazione e divorzio

 
In generale, la separazione è una sospensione temporanea del matrimonio e dei suoi effetti civili. Durante questa fase i coniugi posso anche procedere alla riconciliazione che fa decadere la separazione legale.
Con la separazione marito e moglie assumono la condizione di ‘coniugi separati’. Ciò significa che per ciascuno non esistono più doveri coniugali da rispettare: non c’è più il dovere di coabitazione né di fedeltà, non c’è più il dovere di assistenza morale e materiale verso l’altro. Tuttavia, si rimane coniugi, e dunque non è possibile risposarsi e permangono i diritti successori in caso di morte di uno dei coniugi (si diventa chiamati all’eredità in caso di morte del coniuge).
Con il divorzio, invece, il matrimonio si scioglie legalmente e definitivamente. Se, a seguito del periodo di separazione, non è stato possibile per i coniugi trovare una riconciliazione è possibile chiedere il divorzio.
La sentenza di divorzio comporta il fatto che per ciascuno dei due coniugi non sussista più alcun diritto ereditario.
 

Distinzione tra separazione/divorzio consensuale e giudiziale

 
Sia la separazione che il divorzio possono essere consensuali o giudiziali. 
Nella situazione consensuale i coniugi sono d'accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà. In questo caso possono farsi assistere anche da un solo avvocato.
Nella separazione giudiziale i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo ed è quindi il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione. In questo caso l’assistenza di un legale è necessaria per ciascuno dei coniugi.
Come la separazione, anche il divorzio può essere consensuale (richiesto concordemente dai due coniugi) o giudiziale con ricorso al giudice. 
 

Quanto tempo intercorre tra separazione e divorzio

 
È possibile presentare domanda di divorzio consensuale solo dopo un periodo di separazione: sei mesi per la separazione consensuale e un anno in caso di separazione giudiziale; il calcolo di tale periodo decorre dalla data della prima udienza di comparizione dei due coniugi davanti al Tribunale in cui viene dichiarata la vita separata.
 

Procedure di separazione o divorzio alternative al ricorso al Tribunale: la Negoziazione assistita 

 
Esiste una procedura per la richiesta di separazione/divorzio consensuale alternativa a quella che prevede il ricorso al Tribunale: la cosiddetta negoziazione assistita. Attraverso la negoziazione assistita i coniugi possono separarsi/divorziare ottenendo gli stessi effetti della procedura “classica” con la sola differenza che, anziché davanti al Tribunale, la negoziazione avviene innanzi ai rispettivi avvocati. Questo consente una notevole velocizzazione delle tempistiche, ma richiede necessariamente che ciascuna delle due parti nomini un proprio avvocato.
 
Esiste un caso particolare di negoziazione assistita per le pratiche di separazione e divorzio che non prevede nemmeno l’assistenza dell’avvocato: la separazione o il divorzio davanti a un ufficiale di Stato Civile del Comune (la c.d. “separazione/divorzio in comune”). Questa possibilità è praticabile, però, solo nel caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti o figli portatori di handicap e/o non vi siano questioni economiche da risolvere e previsioni economiche tra i coniugi (ad es. conti correnti, case da assegnare, assegni di mantenimento da stabile, …).
 

Affidamento condiviso o esclusivo dei figli

 
In caso di separazione la legge n.54 del 2006 prevede come modalità prioritaria l’affidamento condiviso dei figli. Ciò significa che la responsabilità genitoriale (ex patria potestà) è esercitata in comune da tutti e due i genitori: “le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.” (Legge 8 febbraio 2006 n.54). Solo in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. La residenza anagrafica del minore è comunque fissata presso uno dei genitori.
L’affidamento esclusivo è quindi una eccezione nel caso in cui l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore. Esso prevede che uno dei due genitori, il genitore affidatario, eserciti la responsabilità genitoriale in via esclusiva: le scelte riguardo la vita del figlio vengono attribuite ad uno solo dei genitori, sempre restando la titolarità della potestà in capo ad entrambi i genitori.
Si tenga comunque presente che le condizioni definite sia in fase di separazione, che in fase di divorzio, possono in qualunque momento essere modificate su richiesta dei coniugi con ricorso al giudice qualora, col passare del tempo, siano cambiati i presupposti che le hanno definite (rientra in questo concetto anche le decisioni relative all’affidamento dei figli).
 
 

Cosa fare 

 
Nel caso si decida di richiedere la separazione, consensuale o giudiziale, o di procedere alla richiesta di divorzio il passaggio da fare è quello, per entrambi i coniugi, di rivolgersi ad un avvocato di fiducia. 
L’avvocato rappresenterà il coniuge occupandosi integralmente delle procedure e degli atti legali da produrre nelle udienze in Tribunale.
Nell’eventualità di una separazione/divorzio consensuale è possibile nominare un solo legale per tutti e due i coniugi. 
Per chi ha gravi difficoltà economiche e non è in grado di sostenere le spese legali necessarie è possibile ricevere assistenza legale gratuita mediante il gratuito patrocinio. Presso l’Ordine degli Avvocati di Brescia è possibile trovare l’elenco degli avvocati che aderiscono al gratuito patrocinio; da tale elenco si può contattare un avvocato tra quelli che si occupano di diritto di famiglia. 
 

 

Assistenza legale gratuita: il Patrocinio a spese dello Stato

I cittadini che non hanno la possibilità economica per poter incaricare un avvocato per la propria difesa possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello stato. 
Questa possibilità, denominata “Patrocinio a spese dello Stato” vale nell'ambito di un processo civile e anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (es. separazioni consensuali, divorzi giudiziale, ecc.…). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
 
Il patrocinio a spese dello stato è rivolto a cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia al momento del fatto, apolidi, enti e associazioni che non perseguono fini di lucro.
 
REQUISITI
Per essere ammessi al gratuito patrocinio è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile non superiore a euro 11.746,68 (questo limite viene periodicamente aggiornato: qui è indicato quello fissato con decreto Min. Giustizia 23/07/2020). 
 
Indipendentemente dalla condizione economica, può essere ammessa al patrocinio (in deroga quindi ai limiti di reddito previsti) la persona offesa da particolari reati tra cui: maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, atti persecutori (c.d. stalking), prostituzione minorile, pornografia minorile, adescamento di minorenni.
 
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
È bene sapere che nel predisporre l'istanza si può essere aiutati:
 
• dall’avvocato designato dall’interessato;
• dalla segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
 
La domanda di ammissione si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto alla sede del Magistrato e del Giudice. 
Dopo il deposito della domanda, il Consiglio dell'Ordine valuta se ricorrono le condizioni di ammissibilità fornendo una risposta entro dieci giorni. 
A seguito del provvedimento di ammissione l'interessato può nominare un difensore scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello. 
 

Contatti utili 

Sul sito dell’Ordine degli Avvocati di Brescia trovi i riferimenti, l’elenco degli avvocati disponibili per il patrocinio gratuito e, alla voce “istruzioni generali” una guida chiara rispetto ai passaggi da fare per la richiesta.
 
Per informazioni puoi visitare anche il sito del Tribunale di Brescia.

Fonte: sito del Ministero della Giustizia

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