L’invalidità civile si riferisce all’accertamento che dà luogo ad una percentuale secondo tipo e gravità della patologia; l’handicap fa riferimento alla difficoltà d’inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione di cui è affetta la persona interessata (Legge 104/1992) e, infine, la disabilità esamina la capacità d’inserimento lavorativo secondo la patologia riscontrata (Legge 68/199).
Si precisa che, al momento della richiesta di accertamento, lo stesso certificato medico, così come la domanda, possono essere utilizzati per la richiesta di diversi accertamenti, per esempio: invalidità civile e handicap, handicap e disabilità, invalidità civile e disabilità e, perfino, le tre voci contemporaneamente.
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