L'Amministratore di Sostegno

La persona anziana o qualsiasi persona che per menomazioni fisiche o psichiche non sia in grado di provvedere ai propri interessi (gestire il proprio patrimonio, decidere circa questioni di salute, …), in maniera definitiva o anche solo temporanea, può essere assistita da un Amministratore di sostegno, solitamente scelto tra uno dei familiari.


Di seguito trovi alcune informazioni su questo strumento giuridico, ma se vuoi approfondire o hai bisogno di maggiori informazioni puoi rivolgerti all’UFFICIO DI PROTEZIONE GIURIDICA di Vallesabbia che è un servizio dedicato proprio a questo tema.


La legge n. 6 del 2004 ha introdotto la figura dell’Amministratore di Sostegno, a favore della “persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

Come si attiva la misura


Si presenta una domanda in Tribunale, presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui vive la persona interessata. Il ricorso deve contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice un quadro più possibile completo. Esaminato il ricorso, il Giudice svolge un colloquio con la persona interessata e, assunte le informazioni necessarie, decide ed emette un decreto immediatamente esecutivo. Il decreto è sempre modificabile ed integrabile, e potrà essere adatto all’ occorrenza a nuove necessità del beneficiario.

Possono presentare la domanda:
• La persona interessata (in previsione della sua eventuale futura incapacità)
• Il coniuge o la persona stabilmente convivente
• I parenti entro il quarto grado
• Gli affini entro il secondo grado (suocere, cognate)

Chi può essere nominato Amministratore di Sostegno


La scelta deve avvenire con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile:
• Il coniuge che non sia separato legalmente
• La persona stabilmente convivente
• Il padre o La madre
• Il figlio o il fratello o la sorella

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario

Quali sono i compiti dell'Amministratore di sostegno 


L’amministratore di sostegno è chiamato a svolgere i compiti che sono attribuiti dal Giudice Tutelare, sulla base delle esigenze di vita della persona interessata. Questi compiti sono elencati in modo dettagliato nel decreto di nomina che stabilisce come debbano essere svolti. L’amministratore deve inoltre relazionare periodicamente al giudice tutelare sull’ andamento dell’attività svolta.

Quanto dura l'incarico dell'Amministratore di sostegno


L’incarico può essere conferito a tempo determinato oppure a tempo indeterminato. L’amministratore di sostegno non è tenuto a svolgere l’incarico oltre i dieci anni, a meno che non sia coniuge, convivente, ascendente o discendente del beneficiario.

E’ previsto un compenso per chi assume il ruolo di Ammministratore di sostegno?

L’amministratore non può percepire alcun compenso per l’incarico: possono essergli riconosciuti solo un rimborso delle spese ed in taluni casi, un equo indennizzo stabilito dal Giudice Tutelare in relazione al tipo di attività prestata.


La persona fragile per cui sia stato nominato un Amministraotre di sostegni quali diritti e poteri mantiene?


Il beneficiario mantiene la capacità d’ agire per tutti gli atti per i quali non sia previsto nel decreto di nomina l’intervento dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.


Fonte: Ufficio di Protezione Giuridica di Vallesabbia

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