Diventare genitori: documenti e pratiche

Quando nasce un bimbo ci sono alcune pratiche burocratiche di cui i genitori si devono occupare. Si tratta di atti semplici ma obbligatori. Vediamo quali!

La denuncia di nascita

La denuncia, o dichiarazione di nascita, è obbligatoria e può essere fatta, entro tre giorni dalla nascita, presso l’ufficio preposto all’interno dell’Ospedale o della Casa di cura dove è nato il bimbo oppure entro dieci giorni dall'evento, presso l'ufficio di Stato civile del Comune in cui è avvenuta la nascita o quello di residenza dei genitori.

Per l’atto di nascita è sufficiente la presenza di uno solo dei due genitori se legalmente sposati, altrimenti è necessaria la presenza di entrambi, sempre muniti di documento di identità valido.

Si tenga presente che è possibile registrare la denuncia di nascita anche oltre i dieci giorni previsti per legge (si parla di “denuncia tardiva”), ma, in tal caso, i genitori devono giustificare il ritardo che verrà segnalato alla Procura della Repubblica dall’ufficiale di stato civile del Comune.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre, a meno che tra loro non vi sia diverso accordo.
Se il bambino nasce in abitazione privata, il genitore può effettuare la denuncia di nascita presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di uno di essi se hanno residenze diverse.

Può essere attribuito un solo nome, composto anche da più elementi onomastici (fino a tre), corrispondente al sesso del bambino.
Per quanto concerne l’attribuzione del cognome del figlio, si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 131/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2022, ha stabilito i seguenti nuovi principi:

• il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stesso deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano al figlio soltanto il cognome di uno dei due;
• in mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso;

I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.

I figli di cittadini italiani, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia.

QUALI DOCUMENTI SERVONO

• Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico cha ha assistito al parto ovvero constatazione di avvenuto parto;
• Documento di identità valido del genitore richiedente;
• Per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità occorre esibire il passaporto e permesso di soggiorno.

L’attribuzione del codice fiscale della Tessera Sanitaria

Subito dopo la nascita del proprio figlio, i genitori, per poter ricevere la tessera sanitaria a casa, devono presentare la dichiarazione di nascita (v. sopra) al Comune di residenza, che attribuisce al neonato il codice fiscale utilizzando un sistema informatico collegato con l’Anagrafe Tributaria gestita dall’Agenzia delle entrate.

Con l’attribuzione del codice fiscale, viene così emessa anche la prima tessera sanitaria del neonato, che vale un anno e viene spedita al suo indirizzo di residenza, coincidente con quello della madre.

Nel momento in cui i genitori (o tutori) registrano il bambino all’ASL di competenza e scelgono il medico pediatra, una nuova tessera sanitaria, con validità di sei anni, viene spedita presso l’indirizzo di residenza.

La richiesta all’Agenzia delle entrate del codice fiscale del neonato In caso di urgenza o se non è stato ancora attribuito dal Comune, i genitori (o tutori) possono richiedere il codice fiscale a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, attraverso il modello AA4/8. Per maggiori informazioni clicca qui. 

 

Carta di identità e passaporto per minori

Tutti i bambini hanno diritto a un loro documento di riconoscimento (carta di identità e passaporto), tuttavia è importante sapere che la normativa italiana prevede l'identificazione di un minore solo in due casi: guida di ciclomotore ed espatrio.

LA CARTA DI IDENTITA' PER I MINORENNI

La Carta d’Identità è un documento di riconoscimento personale che può essere rilasciato sin dalla nascita. Dal 2017 i comuni emettono la CIE - Carta d'Identità Elettronica, in sostituzione della Carta di Identità cartacea.

Nel caso di minori la Carta di identità ha validità:
• tre anni per i bambini di età inferiore a 3 anni;
• cinque anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni.
Dai 18 anni in poi ha validità 10 anni.

La Carta di identità può essere richiesta presso l'ufficio anagrafe del proprio Comune di residenza.
Si tenga presente che, per richiedere la carta d'identità con validità per l’espatrio, è necessaria la presenza di entrambi i genitori al momento della richiesta. In alternativa alla contemporanea presenza di entrambi i genitori, potrà essere consegnata dal genitore presente la dichiarazione scritta di assenso dell’altro genitore. La carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di anni 14 può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

La Carta di identità va richiesta in presenza del minore, presentando: una fototessera (in formato cartaceo o elettronico, su un supporto USB) che dovrà essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il passaporto; tessera sanitaria/codice fiscale; eventuale carta di identità scaduta o in scadenza.

La C.I.E viene spedita tramite raccomandata dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, all'indirizzo indicato dal richiedente e consegnata entro 6 giorni dalla data di richiesta. Per il ritiro può essere indicato, al momento della richiesta, un delegato.

IL PASSAPORTO PER I MINORENNI

Dal 2012 non è più possibile richiedere l’scrizione del figlio minorenne sul passaporto del genitore. Pertanto, tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale: il passaporto o, quando sufficiente, la carta d’identità valida per l’espatrio.

Come la Carta di identità, anche il Passaporto ha validità:
• tre anni per i bambini di età inferiore a 3 anni;
• cinque anni per i minori di età compresa tra 3 e 18 anni.

Una volta scaduto, il passaporto non va rinnovato ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto.

Il Passaporto va richiesto presso la Questura o il Commissariato della provincia di residenza o domicilio (si ricorda che l’accesso è possibile solo previo appuntamento facendo richiesta tramite il servizio on line che consente di prenotare ora data e luogo per presentare la domanda; è possibile richiedere un appuntamento anche attraverso i comuni di residenza o presso le stazioni dei Carabinieri abilitati al servizio, presentando un documento di identità e il codice fiscale).

Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (siano essi coniugati, conviventi, separati o divorziati). I genitori firmano il consenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può comunque allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto.
Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età.

 

Contatti Utili

Per maggiori informazioni su:

- Tessera Sanitaria e codice fiscale: visita il sito dell'Agenzia delle Entrate;
- Carta di Identità elettronica: contatta l'Ufficio Anagrafe del tuo Comune di residenza;
- Passaporto: visita il sito della Polizia di Stato.

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