Esiste una procedura per la richiesta di separazione/divorzio consensuale alternativa a quella che prevede il ricorso al Tribunale: la cosiddetta negoziazione assistita. Attraverso la negoziazione assistita i coniugi possono separarsi/divorziare ottenendo gli stessi effetti della procedura “classica” con la sola differenza che, anziché davanti al Tribunale, la negoziazione avviene innanzi ai rispettivi avvocati. Questo consente una notevole velocizzazione delle tempistiche, ma richiede necessariamente che ciascuna delle due parti nomini un proprio avvocato.
Esiste un caso particolare di negoziazione assistita per le pratiche di separazione e divorzio che non prevede nemmeno l’assistenza dell’avvocato: la separazione o il divorzio davanti a un ufficiale di Stato Civile del Comune (la c.d. “separazione/divorzio in comune”). Questa possibilità è praticabile, però, solo nel caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti o figli portatori di handicap e/o non vi siano questioni economiche da risolvere e previsioni economiche tra i coniugi (ad es. conti correnti, case da assegnare, assegni di mantenimento da stabile, …).